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Odontofad© non gestisce i corsi sottoelencati ma si limita a suggerirli agli operatori sanitari destinatari degli stessi. Per qualsiasi problema, malfunzionamento o altro si pregano gli utenti di RIVOLGERSI AL PROVIDER RESPONSABILE. Noi in tali casi NON POTREMMO ESSERE UTILI.

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*L'obbligo formativo standard per il triennio 2014-2016 è pari a 150 crediti formativi in un range che va da un minimo del 50% ad un massimo del 150% dell'obbligo formativo annuo. I crediti acquisiti in eccedenza, spiega la Commissione, non hanno validità ai fini del soddisfacimento del fabbisogno formativo individuale del triennio, e non vengono conteggiati all'interno del Dossier Formativo. E' possibile, in virtù della formazione effettuata nel triennio precedente (2011-2013), di avvalersi di una riduzione fino a 45 crediti secondo questi parametri. Se nel triennio 2011-2013 sono stati raccolti tra i 101 ed i 150 crediti nell'attuale triennio si dovranno raccogliere almeno 105 crediti formativi; se sono stati raccolti tra i 51 ed i 100 crediti si dovranno raccogliere 120 crediti; se nel triennio precedente sono stati raccolti da 30 a 50 crediti i crediti da raccogliere per questo triennio saranno 135. Rispetto agli anni precedenti, per i liberi professionisti, salta il limite di crediti da raccogliere in un anno, fermo restando l'obbligo di conseguire 150 crediti formativi nel triennio. I liberi professionisti, quindi,  hanno la possibilità di acquisire, per singolo anno, i crediti in maniera flessibile.

Modalità formazione per i liberi professionisti. Oltre all'esonero dall'obbligo di ottenere un numero minimo di crediti annuali, i liberi professionisti possono ottenere i crediti formativi attraverso le seguenti modalità:
• Docenza, tutor, relatore di formazione: I crediti acquisiti tramite docenza non possono superare il 50% obbligo formativo individuale triennale al netto di riduzioni, esoneri ed esenzioni.
• Convegni congressi simposi conferenze - Attività di ricerca (FSC) - Gruppi di miglioramento (FSC) - Docenza e tutoring anche individuale: La somma dei crediti non può superare complessivamente il 60% dell'obbligo formativo individuale triennale al netto di riduzioni, esoneri ed esenzioni
• Formazione "reclutata": I crediti non possono superare 1/3 dell'obbligo formativo individuale triennale al netto di riduzioni, esoneri ed esenzioni
• Autoformazione per liberi professionisti: I crediti non possono superare il 10% dell'obbligo formativo individuale triennale al netto di riduzioni, esoneri ed esenzioni.
• Formazione a Distanza (FAD): È consentito a tutti i professionisti sanitari di assolvere l'intero debito formativo anche mediante formazione a distanza (FAD).

Certificazione della formazione svolta.Una vota partecipato agli eventi il professionista cosa deve ottenere?
Innanzitutto il certificato di partecipazione rilasciato dal provider che ha organizzato l'evento con il numero di crediti ottenuti, solitamente gli viene spedito dopo aver verificato il superamento del questionario. Dato che il provider è obbligato ad inserire nel sistema Ecm in modo che possa essere aggiornata sulla piattaforma del Cogeaps dove il singolo professionista (registrato) può verificare la propria "situazione crediti" all'interno del Dossier Formativo ed eventualmente richiedere al provider l'aggiornamento per gli eventi a cui ha partecipato ma non sono stati registrati. Al termine del triennio 2014-2016, il professionista potrà richiedere o ricevere l'attestato di "partecipazione al programma ECM" in cui vengono indicati il numero di crediti acquisiti nel triennio. Se il professionista ha ottenuto più di 150 crediti riceverà anche il certificato di "completo soddisfacimento dell'obbligo formativo" (alcune OMCeO hanno inviato questi certificati già per il triennio appena concluso). Se il proprio Ordine non invia i certificati sarà il professionista a farne richiesta. La CNFC informa che i crediti acquisiti durante i periodi di esenzioni ed esoneri non vengono conteggiati per il soddisfacimento del fabbisogno formativo e non vengono conteggiati all'interno del Dossier Formativo e che i crediti acquisiti per la propria professione, e non per le discipline esercitate, hanno validità ai fini del soddisfacimento del fabbisogno formativo individuale del triennio, ma non vengono conteggiati all'interno del Dossier Formativo.

(Fonte)

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Liberi Professionisti: crediti per autoapprendimento

(ai sensi della Determina della Commissione Nazionale della Formazione Continua del 13 luglio 2013)

Ai liberi professionisti sono riconosciuti crediti ECM per:

a) attività di autoapprendimento ossia l’utilizzazione individuale di materiali durevoli e sistemi di supporto per la formazione continua preparati e distribuiti da Provider accreditati;

b) autoapprendimento derivante da attività di lettura di riviste scientifiche, di capitoli di libri e di monografie non preparati e distribuiti da provider accreditati ECM e privi di test di valutazione dell’apprendimento con il limite del 10% dell’obbligo formativo individuale triennale (fino ad un massimo di 15 crediti nel triennio). I crediti derivanti da questa attività devono essere comunicati all’Ordine.

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* I CE Credits (Crediti conseguiti all'estero) sono riconosciuti nella misura del 50% del loro valore e comunque devono essere sottoposti agli Ordini di competenza per la convalida ed il rilascio ECM.

- Ai professionisti che frequentano corsi di formazione individuale all’estero (formazione non accreditata in Italia e svolta nei paesi U.E., in Svizzera, negli Stati Uniti e in Canada) sono riconosciuti crediti ECM nella misura del 50% dei crediti o delle ore o delle giornate (1 giornata = 6 crediti) attribuiti all’evento. I crediti acquisti all’estero non possono superare il 50% dell’obbligo formativo triennale. Possono essere riconosciuti massimo 25 crediti per ogni evento. Verranno registrati esclusivamente i crediti maturati a partire dal 1 gennaio 2008. Il professionista sanitario dovrà depositare tutta la documentazione attestante lo svolgimento e il superamento del corso a:

Liberi professionisti – Ordine o collegio professionale di appartenenza
Dipendenti – ufficio formazione dell’azienda presso cui prestano servizio

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Odontofad© non gestisce i corsi sottoelencati ma si limita a suggerirli agli operatori sanitari destinatari degli stessi. Per qualsiasi problema, malfunzionamento o altro si pregano gli utenti di RIVOLGERSI AL PROVIDER RESPONSABILE. Noi in tali casi NON POTREMMO ESSERE UTILI.

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Corsi FAD Gratis Odontoiatria

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